L′accordo, ai sensi dell′articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, riorganizza e aggiorna in un unnico documento gli accordi formativi gią in vigore in tema di sicurezza sancendo nuove regole sulla: durata, contenuti minimi e modalitą di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilitą dei datori di lavoro; modalitą per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l′aggiornamento; monitoraggio e controllo delle attivitą formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione. Il nuovo accordo stabilisce in maniera dettagliata le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti. Introduce: nuovi obblighi formativi per l′uso di alcune attrezzature specifiche fino ad oggi non previsti; nuovi percorsi formativi finalizzati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati. Sono stati regolamentati: l′organizzazione dei corsi con limiti sul numero di partecipanti; requisiti minimi di frequenza; rapporto massimo docente/discente; modalitą di erogazione e verifica finale. Infine, il testo classifica in modo chiaro i soggetti autorizzati a svolgere l′attivitą formativa.